Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, puo' prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.
2. Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.
3. Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977.
Art. 2
1. E' costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
2. Il fondo e' amministrato dal commissario straordinario.
3. Il fondo e' alimentato dallo stanziamento di lire 100.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n.
4. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
5. Le disponibilita' del fondo sono versate ad apposita contabilita'
speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 19876, N.730 Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:
a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere
straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, per l'acquisto di roulottes, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;
c) per le provvidenze di cui agli articoli 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
7. Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati puo' avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, nonche' della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.
8. Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilita' speciale sono affidate al prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 4
1. Il commissario straordinario coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia , gli eventuali interventi disposti dalle altre regioni e dagli enti locali esterni alla regione predetta, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976.
Art. 5
1. Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui all'ultimo comma del presente articolo e' elevato da 3.000 a 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
2. I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
3. L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 e' stabilito nella misura rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.
4. Con le stesse modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli esercizi 1976 e 1977 alle comunita' montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e al consorzio dei comuni denominato comunita' collinare del Friuli, per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976, nonche' ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri assistenziali disposta dal commissario straordinario.
Art. 6
1. Per la gestione delle somme a qualsiasi titolo affluite alle amministrazioni comunali dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal sisma del maggio 1976 ed impiegate fuori bilancio, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per fronteggiare le esigenze straordinarie di quelle popolazioni, ove non sia gia' prescritta apposita rendicontazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere presentato un rendiconto da sottoporre a revisione, a mente dell'art. 220 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 e all'approvazione del consiglio comunale.
2. Tale rendiconto deve essere chiuso a pareggio mediante il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della eventuale disponibilita' di cassa alla tesoreria comunale.
3. Il rendiconto, firmato dagli amministratori che hanno condotto la gestione, deve essere presentato entro il 31 dicembre 1976 con la formale documentazione delle entrate e delle spese e, in mancanza, con apposite dichiarazioni rese dagli amministratori stessi sotto la loro responsabilita', anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
4. Il rendiconto approvato sara' allegato al conto consuntivo del comune relativo all'anno finanziario 1976 senza esservi contabilizzato.
Art. 7
1. Al personale comandato in missione in localita' delle province di Udine e Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamita' naturale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1976 e 13 settembre 1976, compete la indennita' di trasferta di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, aumentata del 50 per cento.7
2. Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557.
3. Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle localita' previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Art. 7-bis
1. Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' delle province di Udine e Pordenone l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennita' di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.
2. Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonche' all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.
Art. 7-ter
1. L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza 1 luglio 1976, 1 gennaio 1977, 1 luglio 1977 e 1 gennaio 1978, possono essere, con il loro consenso, trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno 1978.
I predetti dipendenti che comunque abbiano titolo per fruire dell'esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda rinunciare all'esodo anticipato e a ogni conseguente beneficio previsto dalla predetta legge".
Art. 8
1. Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facolta' di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' delle comunita' montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunita' collinare del Friuli, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
2. I prefetti delle province di Udine e di Pordenone hanno facolta' di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali gia' collocati a riposo o al personale fornito di requisiti e titoli per la nomina a segretario comunale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.
3. Il Ministro per l'interno ha facolta' di riassumere in servizio segretari comunali gia' collocati a riposo da assegnare, nella qualita' di reggenti di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.
4. Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.
5. Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' nelle comunita' montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella comunita' collinare del Friuli, viene attribuita per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 6 maggio 1976, una indennita' mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento.11
Art. 9
1. L'apporto di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia - gia' elevato a lire 150.000 milioni con legge 29 maggio 1976, n. 336 - e' ulteriormente elevato a lire 192.000 milioni e viene conferito in ragione di lire 69.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 54.000 milioni nel 1978.
2. L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente e' interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2.
3. I mutui concessi dal fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia in favore degli operatori che abbiano subito danni o la cui attivita' sia stata interrotta o ridotta in conseguenza della situazione determinata
dagli eventi sismici dell'anno 1976 , sono garantiti dallo Stato.
4. La garanzia di cui al comma precedente diviene operante a seguito
della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero e si estende al residuo credito per capitale e interessi convenzionali, alle spese di procedura nonche' agli interessi di mora.