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Proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, per la chiusura della contabilita' relativa ai depositi effettuati ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, entro il quale devono essere versati all'erario l'importo complessivo delle somme e i valori bollati concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'uno per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - REVIGLIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 14