Misure urgenti in materia tributaria
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria al fine di assicurare la continuita' di applicazione dell'imposizione fiscale su alcuni prodotti petroliferi prevista dal citato decreto n. 574; di prorogare il termine di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e di imposte di registro ed ipotecarie relativamente ai settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo e della pesca nelle acque interne, al fine di evitare le negative ripercussioni che altrimenti si verificherebbero negli stessi settori; di differire l'operativita' delle disposizioni relative alle modalita' di applicazione dell'IVA nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'; di modificare alcune disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per adeguarle alle nuove procedure automatizzate che consentono di migliorare i tempi tecnici per l'esecuzione dei rimborsi stessi, di disciplinare la tempestivita' dei versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di acconto da effettuarsi dai sostituti d'imposta, che non e' stato possibile eseguire entro il 30 novembre 1979 a causa del mancato funzionamento delle aziende di credito e delle esattorie preposte alla riscossione di detti tributi; di emanare disposizioni che consentano di conoscere i consumi di gasolio per riscaldamento usato negli edifici; di stabilire limitazioni alle provviste di gasolio degli autoveicoli in uscita dal territorio doganale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;
2. oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
3. oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale; oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 15.000 a L. 18.000 per quintale;
4. estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.
5. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, e' sospesa con effetto dal 1 gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere piu' venduti buoni benzina per turisti.
6. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, e' soppressa.
7. Per gli usi indicati nella predetta lettera F), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.
8. L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonche' per la revisione dei motori di aviazione, e' soppressa.
9. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31 .
Art. 1 - bis
1. Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) "Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero 4 e' aggiunto il seguente:
"5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorche' adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalita' stabiliti dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31
Art. 3
1. Le vaseline grezze ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.
2. E' soppressa la lettera N) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
3. Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31
Art. 5
1. Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1980.
2. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni e alle importazioni di uova di pollame in guscio, fresche o conservate, intere, sgusciate o congelate contenute in lattine.
Art. 6
1. Il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.2
2. Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:
1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonche' le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;
2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;
3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;
4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.
3. Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Art. 7
1. La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980.
Art. 8
1. La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti, si applica fino al 31 dicembre 1980.
Art. 9
1. Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
2. L'opzione prevista nel secondo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, puo' essere esercitata, con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1980, mediante comunicazione scritta all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 1979.
Art. 10
1. I commi secondo e terzo dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalita' ed il domicilio fiscale; nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiali non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare.
Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento".