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Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della societa' Sara da concessionaria di costruzione di autostrade

Testo vigente

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni intese a mantenere l'attuale flusso di entrate per il Tesoro dello Stato nel settore autostradale evitando nel contempo una sensibile ma soltanto temporanea riduzione dei pedaggi fino all'approvazione della legge di riassetto del settore, nonche' a reperire i fondi necessari per l'adempimento di obbligazioni scadute ed insolute gia' contratte dalla concessionaria Sara, dichiarata decaduta, ed a disciplinare taluni rapporti, aventi carattere di urgenza, conseguenti alla dichiarazione di decadenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino alla data del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe autostradali attualmente in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di riassetto delle societa' concessionarie a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, . . . sono prorogate le disposizioni dell'art. 1 dello stesso decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma.

3. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, e' cosi' modificato:
"Per le autostrade ove le tariffe previste siano inferiori a quelle adottate sulla rete assentita in concessione alla societa' "Autostrade" S.p.a. sono applicate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la societa' "Autostrade" medesima, fatta eccezione per la autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la determinazione delle tariffe di pedaggio ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385, e dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287".

Art. 2

1. L'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, per far fronte agli oneri di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, come modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106, ulteriori mutui nell'anno 1980, fino ad un ricavo netto di lire 73 miliardi con le modalita' ed il rimborso delle rate da parte del Ministero del tesoro, indicati nell'art. 11 dello stesso decreto.

Art. 6

1. L'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e' sostituito dal seguente:
"Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla Sara, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita' speciale a lui intestata.
Ai fondi cosi' somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689".
All'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e' aggiunto il seguente comma:
"Le eventuali disponibilita' accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresi' destinate le somme affluite alla contabilita' speciale di cui all'art. 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi gia' di pertinenza della Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A24 e A25".

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - NICOLAZZI - PANDOLFI - LOMBARDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 20