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Interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare provvedimenti per consentire al Ministero dei trasporti interventi finanziari intesi a garantire la continuita' e la regolarita' dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in concessione, in attesa dell'emanazione di nuove norme in attuazione dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine del 1 gennaio 1980, previsto dal terzo dal quarto comma dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978 n. 297, quale limite di efficacia, per le ferrovie in regime di concessione, delle disposizioni contenute nei citati commi, e' differito alla data di entrata in vigore delle nuove norme legislative per il risanamento delle ferrovie stesse, in base ai criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 2

1. In attesa dell'emanazione delle nuove norme di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, e dell'espletamento delle istruttorie relative all'aggiornamento della sovvenzione annua di esercizio, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' autorizzato ad erogare alle ferrovie in regime di concessione, sentito il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297, acconti sino al limite massimi dell'80 per cento delle maggiori perdite annue di esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate per la determinazione della sovvenzione annue gia' accordata.

2. Tali acconti, concedibili anche sulle presunte perdite di esercizio dell'anno 1980, saranno recuperati in sede di determinazione della nuova sovvenzione annua.2

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1980, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1652 e 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - PRETI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 17