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Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Sfera di applicazione delle norme

1. Per le ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, per le quali, a termini dello articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati disposti finanziamenti per l'ammodernamento e potenziamento, gli interventi finanziari di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080, ed all'articolo 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, e successive modificazioni, sono sostituiti, a decorrere dal 1977 e fino al termine stabilito nel terzo comma dell'articolo 15, da sovvenzioni annue da determinare secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 Spese di esercizio finanziate dalla sovvenzione dello Stato; quote patrimoniali

1. La sovvenzione annua da accordare ai sensi della presente legge e' diretta a promuovere la gestione dei servizi ferroviari in condizioni di equilibrio economico attraverso il finanziamento di una parte delle spese di esercizio determinato ai sensi dei successivi articoli, con inclusione degli oneri di cui agli articoli 6 e 7 nonche' delle quote annue finanziarie e patrimoniali gia' indicate sotto le lettere c), d) ed e) dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

2. Il pagamento della sovvenzione puo' essere in tutto o in parte sospeso nei casi previsti dall'articolo 203 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 3 Revisione annua parametrica della sovvenzione di esercizio

1. Per ciascuna delle ferrovie di cui all'articolo 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio - non coperte da introiti - e' stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:

  1. a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;

  2. b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera a).

2. I coefficienti annuali di variazione dei costi per la revisione parametrica saranno determinati, secondo modalita' da definire con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, facendo riferimento: per la spesa di personale, ad un organico-tipo ed alla media ponderate annua dei costi di retribuzione globale lorda valutati convenzionalmente al terzo scatto di anzianita'; per il complesso delle rimanenti componenti della spesa di esercizio, a voci fondamentali e relativi costi unitari.

Art. 4 Variazioni dell'importo convenzionale di base

1. Qualora nel corso di un anno intervengano modifiche nei programmi di esercizio oppure nell'organico del personale o in altri elementi fondamentali, ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'importo base convenzionale delle spese di esercizio di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e' corrispondentemente modificato.

Art. 5 Incentivazione; penalizzazione

1. Qualora, a parita' di programmi di esercizio, si determinino aumenti di unita' di traffico, e/o riduzione negli organici del personale, potra' essere riconosciuto al concessionario un decimo della parte differenziale della minor sovvenzione.

2. L'ammontare della sovvenzione al netto dell'eventuale incentivazione di cui al primo comma, ed al lordo degli oneri di cui agli articoli 7 ed 8, non potra' comunque superare l'importo del relativo disavanzo risultante dal conto economico di esercizio aziendale, tenuto per i servizi sovvenzionabili, regolarmente approvato.

3. Qualora, invece, si determinino, per due anni consecutivi, riduzioni di unita' di traffico non obiettivamente giustificate i cui minori introiti non trovino compensazione in corrispondenti minori costi per riduzione dei programmi di esercizio e/o delle prestazioni del personale, la sovvenzione da accordare potra' essere ridotta di un importo non superiore a due decimi della parte differenziale relativa al maggiore intervento.

4. Al terzo anno consecutivo il concessionario incorrera' di diritto nella decadenza della concessione.

Art. 6 Spese imprevedibili per eventi di carattere eccezionale

1. Le spese imprevedibili che l'azienda sostiene a seguito di eventi di carattere eccezionale per la riparazione di danni causati da forza maggiore e per lavori e forniture straordinari o a seguito di decisioni giurisdizionali, concorrono alla determinazione della misura della sovvenzione di esercizio dell'anno in cui le spese stesse sono state sostenute, purche' preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.

Art. 7 Oneri finanziari originati dalle perdite di esercizio

1. Ove, nell'anno in esame, l'azienda abbia sostenuto oneri finanziari connessi con le perdite di esercizio, gli stessi concorrono alla determinazione dell'ammontare della sovvenzione nei limiti che i disavanzi di cassa medi mensili, risultanti da quelli annui valutati ai sensi degli articoli 2 e 6, rendono ammissibili sulla base del tasso medio ponderato non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario.

Art. 8 Validita' della sovvenzione annua, relativa corresponsione trimestrale, vincolo per la quota destinata alla manutenzione

1. La sovvenzione definitiva determinata per un anno e' liquidabile, provvisoriamente, per il periodo successivo - salvo detrazione della quota riferita a spese non ricorrenti di cui agli articoli 6 e 7 - sino all'aggiornamento della stessa in base agli elementi di cui allo articolo 3.

2. La corresponsione delle sovvenzioni in atto avviene a trimestralita' posticipate la cui liquidazione e' disposta in tempo utile da parte del Ministero dei trasporti direttamente a favore del concessionario esercente. Eventuali riduzioni per i casi previsti nel secondo comma dell'articolo 2 saranno operate a carico della successiva trimestralita'.

3. La quota di sovvenzione destinata alla copertura delle spese di manutenzione e' versata in apposito conto corrente di tesoreria intestato al concessionario esercente con vincolo in favore dell'Ufficio provinciale MCTC, avente sede nel capoluogo della regione in cui la ferrovia si svolge, che provvede allo svincolo in relazione ai lavori ed approvvigionamenti eseguiti o da eseguire.

Art. 9 Norme transitorie

1. Per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima sovvenzione annua, accordata ai sensi delle disposizioni in vigore precedentemente alla presente legge, ed il 31 dicembre 1976, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende interessate, si provvede:

  1. a) per le aziende non ancora pervenute alla terza revisione della sovvenzione di esercizio, ad accordare la successiva revisione della sovvenzione in atto ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata e modificata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080;

  2. b) per le aziende gia' pervenute alla terza revisione della sovvenzione ai sensi della predetta legge n. 1080 del 1971 ad accordare una integrazione alla sovvenzione in atto in funzione dei maggiori costi di personale e dell'energia, nonche' dei connessi oneri finanziari e degli effettivi introiti.

2. Per il 1977 restano confermate le quote dei fondi di rinnovo che risultano gia' stabilite all'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alla sovvenzione di cui all'articolo 2.

3. Per la ferrovia Circumflegrea, i sussidi integrativi di esercizio accordati e da accordare, ai sensi dell'articolo 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, in relazione alle perdite riferite al periodo anteriore al 1977, tenendo luogo della sovvenzione annua di esercizio, non sono ripetibili, in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Quelli accordati per gli esercizi decorrenti dal 1977 sino a quando non sara' data applicazione alla presente legge, saranno recuperati a carico della sovvenzione accordabile dal 1977.

4. In attesa che siano espletate le istruttorie per i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere acconti annui, per il periodo pregresso, sino al limite massimo annuo del 20 per cento della sovvenzione gia' accordata per la parte riferibile alla sola perdita di esercizio, importi che saranno recuperati a carico dei successivi interventi.

Art. 10 Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile

1. A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato "fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile", al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione.

2. Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977 e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma.

3. L'utilizzazione del fondo comune e' stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13.

4. Il materiale rotabile di proprieta' sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprieta' statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprieta' dello Stato e, conseguentemente, e' riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima e' rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato.

5. La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella gia' riconosciuta dall'articolo 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

6. Analoga quota, la cui valutazione e' da stabilire ai sensi del comma precedente, e' riconosciuta per il materiale rotabile di proprieta' sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprieta' dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti.1

Art. 11 Limitazioni delle spese di esercizio e tariffe

1. Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviari in regime di concessione debbono essere variate in funzione delle variazioni subite dai costi di esercizio.

2. Per il biennio 1978-79 l'aumento della spesa corrente delle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione - esclusi gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e tenuto conto delle eventuali variazioni previste all'articolo 4 della presente legge - non potra' essere complessivamente superiore al 20 per cento di quella di competenza accertata per il 1977.

3. L'eventuale maggiore spesa delle aziende stesse per i predetti periodi dovra' essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

4. Le tariffe stesse sono approvate dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro e, a partire dal 1 gennaio 1979, non potranno, comunque, risultare inferiori a quelle praticate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

5. Le agevolazioni tariffarie e le concessioni di viaggio a carattere gratuito debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.