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Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1981.

2. La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

3. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2

1. Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione puo' essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio nonche' di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi.

2. Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 e, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24 del presente decreto.

Art. 2-bis

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' aggiunto il seguente periodo: 'I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi'.

Art. 3

1. Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 16. - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.
La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricata.
La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualita' delle acque scaricate";
"Art. 17. - Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata:
per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;
per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.
La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.
Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.
Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.
Qualora i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente";
"Art. 17-bis. - Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.
L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio".
"Art. 17-ter. - L'accertamento del canone o diritto e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili.
La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
Per la omessa o ritardata denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.
Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.
Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto".

2. Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981.

3. Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981.

4. Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

Art. 4

1. Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

2. Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

3. Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento e' dell'80 per cento ed e' limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

4. Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovra' essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

5. Qualora alla scadenza della validita' dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovra' essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.

6. L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione.

Art. 5

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

2. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

3. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

4. Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative con scadenza del termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dal 2 gennaio 1981.

5. Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

6. Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti non si applica l'aumento di cui ai commi primo e quinto, limitatamente alle tasse il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, scade nel periodo dal 2 gennaio al 30 dicembre 1981.

7. Non si fa luogo al rimborso degli aumenti gia' corrisposti.

Art. 6

1. Per l'anno 1981 e' istituita una addizionale nella misura del 20 per cento ai seguenti tributi:

  1. 1) imposte comunali sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

  2. 2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'addizionale e' devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalita' dei relativi tributi.

3. Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esse ad aggio o a canone fisso.

4. I comuni, con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,, devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potra', comunque, superare il 50 per cento delle tariffe in vigore per il 1980.

5. I comuni, che usufruiscono del contributo a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 24 del presente decreto e che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra costi e ricavi.

6. Non si fa luogo al rimborso delle maggiori somme pagate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto a titolo di addizionale in applicazione del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

Art. 7

1. E' data facolta' ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kw/h consumato.

2. Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, e' liquidata con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed e' versata direttamente ai comuni.

4. Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, hanno effetto sui consumi verificatisi dal 10 gennaio 1981. Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui ai precedenti commi e' utilizzato dai comuni, senza vincoli di destinazione, per investimenti o spese correnti in aggiunta agli incrementi di cui al successivo art. 14. L'importo non verra' riconosciuto agli effetti della quantificazione dei trasferimenti statali relativi agli anni successivi.

Art. 9

1. Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamita' naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4,000 miliardi annui, oltre agli interventi gia' previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

2. La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della meta' dei fondi disponibili, priorita' ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

3. Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi e' cosi' suddiviso:

  1. a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzo giorno, e' destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente procapite desunta dal bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo della legge del 20 settembre 1961, n. 817 e successive modificazioni.
    L'onere di ammortamento e' assunto a carico dello Stato. Tale quota e' ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

  2. b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per meta' tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per meta' tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione e' effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

4. La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979. ยท Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

5. I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi.2

Art. 9-bis

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:
"Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fissera' limiti e condizioni.
Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potra' anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti"
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