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Disposizioni in materia di finanza locale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Considerata la necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;
Decreta:

Art. 1

1. In deroga alle disposizioni vigenti, il termine per l'esame del bilancio preventivo 1979 dei comuni e delle province da parte del comitato regionale di controllo e' fissato in giorni trenta dal ricevimento. Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo se motivate.

2. Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

3. Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva.

Art. 3

1. Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i bilanci degli enti locali per l'anno 1979.

2. Ove siano accertate maggiori entrate proprie dell'ente, queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti non puo' superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

Art. 5

1. Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel sesto comma del precedente articolo 4.

2. Per l'anno 1979 non potra' essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

3. Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del personale da assumere nel 1979 e' stabilito al 31 dicembre 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo sesto comma, dovra' essere considerato separatamente il personale addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorche' il provvedimento medesimo avra' acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei concorsi gia' banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purche' gia' in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. La sistemazione in ruolo puo' avvenire anche nei confronti di personale di societa' a prevalente partecipazione di enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianita' maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta societa' puo' essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purche' il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianita'.

6. Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione, sara' provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.

7. Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano gia' adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980. Il nuovo personale cosi' assunto sara' provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui e' stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sara' stato effettivamente collocato a riposo. Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980.

8. Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purche' queste ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o in corso e da attivare entro il 10 ottobre 1979.

9. Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonche' per l'attivita' di concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente decreto, sempreche' non ecceda un numero di assunti superiore ad una unita' per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una unita' per ogni tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

10. In aggiunta all'esercizio della facolta' di cui al sesto somma, i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio)-popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1.150, possono assumere, purche' non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dalla applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

  1. a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio;

  2. b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio;

  3. c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio.

11. In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unita' di personale.

12. Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1: 150, oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle piante organiche gia' approvate dai competenti organi di controllo entro il 31 dicembre 1976.

13. Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che e' consentita per il solo personale salariato e ausiliario.

14. E' consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.

15. E' consentita, altresi', la possibilita' per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purche' nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.

16. Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potra' procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potra' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto.

17. Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti nel settore scolastico.

18. Il personale straordinario cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo.

19. I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilita' degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

20. Le deliberazioni di assunzione adottate in virtu' dei commi settimo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo l'esame del comitato regionale di controllo, ove questo non rilevi vizi.

21. Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi e' riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneita'.

22. Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare con le modalita' dell'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.

23. Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del presente articolo sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalita' dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo 1980.

Art. 5-bis

1. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione e' sospesa la trasformazione dei servizi pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali municipalizzate.

2. Tale divieto puo' essere derogato solo qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

3. E' consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi appaltati, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.

4. Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono all'assunzione del personale in misura non superiore a quella risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione, per l'espletamento del servizio in appalto.

5. Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, gia' conferiti in appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei dipendenti degli enti locali, e' consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico gia' in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali.

Art. 5-ter

1. A partire dal 1 marzo 1979 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, e' fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o societa' per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonche' accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

2. Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

Art. 6

1. Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979.

2. All'uopo deve essere versata, per ciascuna delle trimestralita' precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralita', senza applicazione di interessi.

3. Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo e' obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralita' corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979.

4. I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioe' entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente puo' effettuare il pagamento, anziche' in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalita' di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere.

5. Per il ritardato pagamento delle trimestralita' o delle bimestralita', come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralita' o della bimestralita' stessa e' dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento.

6. Per l'iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.

7. Duplo del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sara' emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.

8. Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita'.

9. L'acconto e' determinato sull'importo della pensione diretta gia' in pagamento, nella misura ... dei 9/10 del trattamento netto spettante.

10. E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilita' di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso e' erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.

11. Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato gia' provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo, comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo gia' corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro.

Art. 7

1. La distinzione, ad ogni effetto previsto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei comuni e delle province in obbligatorie e facoltative e' abolita.

Art. 8

1. Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 10 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.

2. Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni:

  1. 1) le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo;

  2. 2) i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali.

3. L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali e effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi.

4. A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune.

5. Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979.5

Art. 9

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni qualora non abbiano gia' provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:

  1. a) prevedere termini per ogni fase relativa all'iter di adozione degli strumenti urbanistici;

  2. b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

  3. c) definire le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.

2. Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non puo' essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.

3. Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimita'.