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Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Testo vigente

Art. 2

1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.

4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,N.133.910

Art. 10

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 1348