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Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il fondo di dotazione dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' aumentato di lire 300 miliardi.

2. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.

Art. 3

1. Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi:
"E' istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale.
I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".12

Art. 4

1. L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro per il tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonche' per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo di cui al comma precedente.

Art. 5

1. All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 300 miliardi.

2. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

3. L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

4. L'emissione dei certificati speciali di credito avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

5. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

6. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - TAVIANI - FERRI - VALSECCHI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA