Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione
Testo vigente
Titolo I. Autorizzazione complessiva di spesa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione agli accordi contrattuali per il triennio 1979-81 relativi al personale civile dei Ministeri e al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' di concedere analoghi miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Titolo II. Personale dei ministeri
Art. 2
IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO.
Art. 3
1. L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980.
2. Nei confronti del personale di cui all'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla meta' dell'anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Titolo III. Personale dell'amministrazione dei monopoli di stato
Art. 4
1. La dotazione organica complessiva del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unita' dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e' ridotta, con effetto dal 1 febbraio 1981, a n. 18.000 unita' e cosi' ripartita tra le qualifiche funzionali:
2. =====================================================================
Qualifica Posti numero
=====================================================================
I 300
II-III 3.200
IV 5.500
V 5.300
VI 2.000
VII 1.000
VIII 700
3. Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sara' provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui allo art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
La medesima procedura sara' seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari ne' aumento del numero complessivo dei posti in organico.
In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.
I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianita' prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.
Con le stesse modalita' di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianita' complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti gia' non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento.
Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'articolo 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1 luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento.
Art. 5
1. Sono abrogate la tabella VI e le norme contenute nell'art. 101, commi 8, 9 e 10, nell'art. 103, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, nell'art. 109, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Le disposizioni dell'art. 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative alla VI, VII e VIII qualifica, ad eccezione dell'ultimo comma dell'VIII qualifica, sono cosi' sostituite:
"Alla VI qualifica:
a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;
b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;
c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potra' partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva e' portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
Per i profili professionali la cui specializzazione puo' essere acquisita soltanto nell'ambito dell'azienda, la assunzione sara' effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.
Alla VII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali puo' partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso della stessa VII qualifica.
Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico.
Alla VIII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali puo' partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.
L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo e' riservato nella misura dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.
Il restante 20 per cento e' destinato a pubblico concorso.
Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.
Con le modalita' stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili cui puo' accedersi per pubblico concorso".
Nell'art. 108, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dizione "IV qualifica" e' sostituita con "IV e V qualifica". Nello stesso art. 108, primo comma, le disposizioni relative alla V e VI qualifica sono cosi' sostituite:
"VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;
VII qualifica: diploma di laurea;
VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111".
Le tabelle IV e V di cui al titolo IV della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono sostituite dalle seguenti:
2. TABELLA IV
3. =====================================================================
Qualifica funzionale | Profilo professionale di base
=====================================================================
I |Aiuto agente
---------------------------------------------------------------------
II |Commesso
|Agente
---------------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
|Agente di produzione
---------------------------------------------------------------------
IV |Agente qualificato
|Agente verificatore
|Assistente
---------------------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato manutentore o
|di lavorazione
|Operatore amministrativo-contabile
|Operatore tecnico
---------------------------------------------------------------------
VI |Agente capo coordinatore
|Collaboratore amministrativo, contabile,
|commerciale
|Collaboratore interprete bilingue
|Collaboratore tecnico
---------------------------------------------------------------------
VII |Collaboratore capo settore amministrativo,
|contabile, commerciale, d'informatica
|Interprete traduttore bilingue
|Collaboratore capo settore tecnico
|Vice dirigente tecnico
|Vice dirigente amministrativo
---------------------------------------------------------------------
VIII |Coordinatore capo dei servizi amministrativi,
4. |contabili, commerciali, d'informatica
|Coordinatore capo dei servizi lavorazioni
|Coordinatore capo dei servizi manutenzione
|Vice dirigente coordinatore tecnico
|Vice dirigente coordinatore amministrativo
|Analista di sistemi
|Ricercatore
|Esperto
|Sperimentatore
5. TABELLA V
Assunzioni mediante pubblico concorso
6. =====================================================================
Qualifica funzionale | Profilo professionale di base
=====================================================================
I |Aiuto agente
---------------------------------------------------------------------
II |Agente
|Commesso
---------------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
---------------------------------------------------------------------
IV |Assistente
---------------------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato manutentore o di
|lavorazione
---------------------------------------------------------------------
VI |Collaboratore amministrativo, contabile,
|commerciale
|Collaboratore tecnico
|Collaboratore interprete bilingue
---------------------------------------------------------------------
VII |Vice dirigente tecnico o amministrativo
---------------------------------------------------------------------
VIII |Vice dirigente coordinatore tecnico o
|amministrativo
|Analista di sistemi
|Ricercatore
|Sperimentatore
|Esperto
Art. 6
1. Il personale in servizio alla data del 1 luglio 1979 e' inquadrato, con decorrenza 1 febbraio 1981, nei profili e nelle qualifiche funzionali specificati nella tabella IV di cui al precedente articolo 5, in base al quadro di equiparazione e alla tabella III dell'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Al fine di realizzare parita' funzionale e retributiva, anche in relazione al personale di altri settori del pubblico impiego di pari valenza professionale, conseguono, con la decorrenza del 1 febbraio 1981, l'inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale con il profilo professionale:
1) di "assistente", gli agenti di collaborazione provenienti dagli operai addetti a mansioni di scrittura o a mansioni di centralinista telefonico;
2) di "agente qualificato", gli agenti di produzione provenienti dalla ex categoria degli operai qualificati, nonche' gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, le mansioni di cui alla tabella I allegata alla precitata legge n. 312;
3) di "operatore specializzato manutentore o di lavorazione", gli agenti specializzati, nonche' gli agenti di produzione che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano in modo oggettivamente riscontrabile, a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione, mansioni di cui alla tabella II allegata alla precitata legge n. 312;
4) di "agente capo coordinatore", gli agenti capo, nonche' gli agenti specializzati che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, svolgevano, in modo oggettivamente riscontrabile in base a formale autorizzazione della Amministrazione, mansioni proprie dell'agente capo. L'inquadramento e' subordinato al superamento di un corso di accertamento di idoneita' con esame finale, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione;
5) di "collaboratore amministrativo-contabile", di "collaboratore interprete bilingue", di "collaboratore tecnico", gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici di cui all'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - con esclusione del personale appartenente alla ex carriera esecutiva - nonche' gli operatori amministrativo-contabili e gli operatori tecnici, inquadrati tali in base alla tabella III di cui al citato articolo 101;
6) di "collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica", di "interprete traduttore bilingue", di "collaboratore capo settore tecnico", i capo settore amministrativo-contabile e i capo settore tecnici;
7) di "coordinatore capo dei servizi amministrativi contabili, commerciali, d'informatica", di "coordinatore capo dei servizi lavorazioni" e di "coordinatore capo dei servizi manutenzione", i capo servizi amministrativi contabili, i capo servizi lavorazioni e i capo servizi manutenzione;
8) di "vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo", i vice dirigenti assunti per pubblico concorso in base a bandi che richiedevano il possesso di diploma di laurea in corsi universitari di durata superiore a quattro anni e/o di abilitazione all'esercizio professionale. Gli altri vice dirigenti conseguiranno l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione professionale, con tesi finale, tenuto direttamente dall'Amministrazione secondo modalita' e programmi da definirsi con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 7
1. In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito complessivamente e per ciascuna unita' periferica, ed alle necessita' di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potra' effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.
2. Delle commissioni esaminatrici locali fara' parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il passaggio alla qualifica superiore avra' decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
4. Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, e' fissato in 4.650 unita' comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente articolo 6, secondo comma, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.
5. In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza.
Art. 8
1. La somma fissa ed il contributo variabile assegnati all'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 1 aprile 1971, n. 217, sono elevati rispettivamente a L. 120 milioni e lire 5.950 annui per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i fondi da stanziare.
Art. 9
1. I permessi sindacali provinciali previsti dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e ridistribuiti secondo le proprie esigenze dalle organizzazioni sindacali del personale dei monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'Amministrazione.10
Titolo IV. Personale dirigente
Art. 10
1. Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonche' dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.
2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennita' di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' conglobata nello stipendio.
3. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti.34
Art. 11
1. Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, e' attribuito, per ogni mensilita', compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennita' di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno e' considerato a tutti gli effetti alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario.34