Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonche' il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.2
Art. 2
1. I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.
2. In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre 1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
LA MALFA - ANDREATTA -
MARCORA - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 22