Nuove norme dirette a sostenere la competitivita' del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonche' delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attivita' economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL.1
2. Per lo stesso periodo ed alle medesime imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riconosciuta una ulteriore riduzione di 2,54 punti percentuali.
3. Qualora l'importo delle riduzioni previste dai commi suddetti superi l'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti dalle imprese, l'eccedenza va detratta dagli altri contributi dovuti all'INPS dalle imprese medesime e, nel caso di ulteriore eccedenza per le imprese che occupano personale iscritto presso Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, dai contributi dovuti agli enti gestori dei Fondi medesimi.
4. Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981.1
5. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1980 in lire 1.040 miliardi, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario medesimo.
Art. 2
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 696 miliardi, destinata:
a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese , ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passivita' a breve termine e prestiti partecipativi. I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni , salvo quanto stabilito al secondo comma. La predetta somma e i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
b) per lire 100 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1980 e lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1981;
c) per lire 45 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. La somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982; lo stanziamento relativo all'anno finanziario 1980 resta determinato in lire 15 miliardi;
d) per lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1980, per la concessione a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese dei contributi fissati dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374;
e) per lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni dal 1980 al 1982, per l'istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo speciale, da amministrare con contabilita' separata, per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 20 miliardi. I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitali o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi' utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.
Art. 3
1. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonche' delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi.
2. I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonche' le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, puo' essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi.
3. Il presente articolo sostituisce l'articolo 137 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Art. 4
1. Limitatamente ai finanziamenti deliberati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, le funzioni gia' esercitate dai comitati stessi sono trasferite al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della predetta legge 12 agosto 1977, n. 675.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza, farsi sostituire da un loro delegato.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 1.076 miliardi - risultante dalla differenza tra, un onere complessivo di 1.606 miliardi e 530 miliardi relativi ad atti e provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 - si provvede mediante riduzione di Lire 1.076 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
2. Per gli anni finanziari successivi al 1980, al relativo onere si provvedera' con legge finanziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA - BISAGLIA - FOSCHI - MANCA - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: SARTI