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Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la urgente necessita' di intervenire in favore delle popolazioni del Trapanese colpite dal terremoto del giugno 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA:
Il seguente decreto:

Art. 1

1. Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato un contributo secondo le modalita' di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo art. 9 possono rinunciarvi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optando per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune, ai sensi del successivo art. 7. L'alloggio e' assegnato gratuitamente in proprieta' - con divieto di alienazione per un decennio a decorrere dalla data di assegnazione - ed i diritti sull'immobile distrutto o da demolire e sulla relativa area di sedime sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile distrutto o da demolire, l'assegnatario e' tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.3

Art. 2

1. Per la riparazione di unita' immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2-bis

1. Per la ricostruzione o la riparazione di unita' immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attivita' dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonche' di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, e' concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprieta' ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 2-ter

1. In caso di trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purche' il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto e' dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed e' tenuto al rimborso dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali.

3. In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unita' immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite.

Art. 3

1. Il conduttore di immobile dichiarato inagibile, sito nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, . . ., ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro sessanta giorni dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 2, il sindaco autorizza il conduttore ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine di cui al successivo art. 4, il conduttore si puo' a lui sostituire e puo' ottenere in sua vece il contributo.

2. Ove alla riattazione non provveda ne' il proprietario ne' il conduttore, il sindaco, previa diffida, puo' eseguire i lavori d'ufficio.

3. Locatore e conduttore possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori. In tal caso il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

4. Nei confronti dei proprietari di unita' immobiliari che abbiano provveduto alla ricostruzione avvalendosi del contributo di cui al primo comma del precedente art. 1 nonche' dei proprietari che si siano avvalsi della opzione di cui al secondo comma dello stesso art. 1, continuano ad avere efficacia i contratti di locazione pendenti al 7 giugno 1981, intendendosi pertanto trasferiti negli immobili ricostruiti agli stessi patti e condizioni, salvi i dovuti adeguamenti del canone ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. La durata dei contratti di locazione e' protratta per un periodo pari a quello corrente dal 7 giugno 1981 fino alla data della licenza di abitabilita' delle unita' immobiliari ricostruite.

Art. 4

1. La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso.34

2. La domanda di contributo deve essere corredata da perizia dei lavori da eseguire, redatta da professionista abilitato il quale, mediante propria dichiarazione giurata, affermi la sussistenza del nesso di causalita' tra il danno sismico ed i lavori periziati, che merce' l'esecuzione degli stessi si provvede all'integrale remissione del danno e che i prezzi applicati sono quelli correnti sul mercato.

3. La proprieta' e la consistenza degli immobili di cui al presente articolo e' dimostrata mediante il certificato catastale di attualita' o mediante dichiarazione giurata resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo.

4. All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o piu' commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato.

5. La commissione sostituisce a tutti gli effetti del presente decreto la commissione edilizia.

6. La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

7. Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato e' attribuito un compenso non superiore a L. 5.000 lorde.

9. I contributi di cui al precedente primo comma sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al precedente quarto comma. In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dello esecutore dei lavori.

10. L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo e' subordinata alla condizione che le unita' immobiliari siano state realizzate in conformita' alle vigenti norme urbanistiche comprese quelle contenute nelle leggi della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, 29 febbraio 1980, n. 7, e 18 aprile 1981, n. 70, salvo il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente.

11. La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalita' di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

12. Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco.

Art. 5

1. In caso di unita' immobiliari ubicate in edifici in comunione ed in condominio la deliberazione di richiedere il contributo e di eseguire i lavori e' validamente adottata con la maggioranza semplice dei comproprietari.

2. A formare la maggioranza di cui al comma precedente, in caso di inerzia di uno o piu' proprietari, concorre la volonta' dei titolari del diritto reale di godimento.

3. Nel caso di parti comuni negli edifici, al ripristino delle stesse puo' provvedere la parte che vi abbia interesse, trascorsi cinque giorni dalla data della messa in mora del comproprietario inattivo.

Art. 6

1. Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consigli comunali di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati, forniti di ordinanza di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi lire otto milioni e che non siano beneficiari di altre forme di assistenza, un incentivo mensile di lire duecentomila sino al 31 dicembre 1981.

2. La corresponsione di tale contributo e' disposta su motivata domanda del capo famiglia e previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario accertate dall'ufficio tecnico comunale.

3. Ove i nuclei familiari abbiano trovato sistemazione in comuni diversi, alla concessione del contributo si provvede per il tramite del sindaco del comune di domicilio.

Art. 7

1. I comuni di Mazara del Vallo e Petrosino provvederanno alla realizzazione di un programma costruttivo di alloggi, secondo la tipologia prevista per l'edilizia economica e popolare, da destinare ai proprietari che abbiano esercitato l'opzione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

2. Alla realizzazione degli alloggi di cui al comma precedente, che potra' essere operata anche col sistema della edilizia industrializzata, il comune provvede mediante concessione a misura ad imprese, associazioni di imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, previa gara esplorativa da espletare nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. I partecipanti alla gara dovranno produrre analitica relazione tecnica delle realizzande costruzioni con l'indicazione dei prezzi unitari e dei termini di consegna.

4. Sui risultati della gara esplorativa rende motivato parere, entro cinque giorni dalla richiesta del sindaco, una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, che la presiede, da un funzionario tecnico, esperto in materia urbanistica, designato dal Presidente della giunta regionale, e da un docente universitario, designato dal comune.

5. La commissione di cui al comma precedente rende, altresi', motivato parere sul progetto esecutivo delle opere, comprese le connesse urbanizzazioni primarie.

6. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere e delle relative connessioni.

7. All'individuazione delle aree provvede, nel termine di venti giorni, il comune interessato nell'ambito del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare o della zona di espansione del programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio.

8. Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma del precedente comma, il comune interessato provvede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

9. La deliberazione di individuazione delle aree e' immediatamente esecutiva ed entro cinque giorni dalla sua adozione e' trasmessa alla Regione siciliana la quale adotta le proprie determinazioni nei cinque giorni successivi anche in ordine ad eventuali opposizioni, sentito il comune.

10. Decorso detto ultimo termine, la deliberazione comunale diviene definitiva ad ogni effetto di legge.

11. Per la realizzazione del programma costruttivo di cui al primo comma del presente articolo, il comune si avvarra' anche delle aree di sedime acquisite ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

12. Oltre alle unita' immobiliari da realizzare per conto dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo, i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino potranno estendere il proprio programma entro il limite rispettivamente di lire 20.000 milioni e di lire 4.000 milioni a valere sui fondi assegnati ai comuni stessi ai sensi del successivo art. 18. I medesimi comuni terranno conto delle opere, finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto risultino funzionalmente correlate con il rispettivo programma.

Art. 8

1. I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali.

2. Gli stessi comuni provvedono alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici derivanti dalla attuazione del presente decreto, i comuni di cui al presente articolo sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzioni da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unita' per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali.5

Art. 9

1. Nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle aziende private va rimborsato dal comune il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi del comma precedente.