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Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' sostituito dal seguente:
"Per la ricostruzione o la riparazione di unita' immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attivita' dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonche' di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, e' concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprieta' ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori".

Art. 2

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, gia' prorogato al 31 marzo 1982, e' riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso di inerzia del proprietario la domanda puo' essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.

Art. 3

1. Gli aventi diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219; possono rinunciarvi optando entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge.

Art. 4

1. L'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' sostituito dal seguente:
"Per la riparazione di unita' immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 7

1. Entro il 31 luglio di ogni anno i sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara inviano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, approvata dai rispettivi consigli comunali, al Ministro dei lavori pubblici, che la trasmette al Parlamento.

Art. 8

1. Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978; n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita' debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'ispettorato generale per le zone terremotate, anche sulle unita' immobiliari non soggette a trasferimento.

Art. 9

1. Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del, decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario e' concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorche' l'immobile sia stato oggetto di piu' trasferimenti".

Art. 10

1. Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purche' i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

Art. 11

1. Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, o erroneamente trasmesse dai comuni anche con unico protocollo, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.