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Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria al personale navigante al fine di assicurare la continuita' dell'assistenza e di procedere gradualmente all'assunzione da parte del Ministero della sanita' delle relative funzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. I termini del 31 ottobre 1981 e del 1 novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attivita' di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanita' ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

2. A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

3. Il personale assegnato al Ministero della sanita' e' inquadrato nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, con decorrenza 1 novembre 1981, e conserva fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento il trattamento economico, normativo e di fine servizio goduto presso le gestioni di provenienza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante.

5. Il Ministro della sanita' provvede, nei limiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, ad adeguare l'ordinamento degli uffici di sanita' marittima ed aerea alle esigenze dell'assistenza al personale navigante.23

6. Gli uffici di sanita' marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanita' marittima ed aerea.23

7. Al servizio di cui al comma precedente e' preposto, senza che cio' comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanita', un primo dirigente amministrativo o equiparato.23

8. Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208.

Art. 2

1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, i livelli delle prestazioni sanitarie garantite al personale navigante.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, l'assistenza continua ad essere assicurata nei limiti e con le modalita' vigenti.

Art. 3

1. Il Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilita' generale dello Stato, direttamente con gli Stati della C.E.E. e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorita' e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO -
COLOMBO - ANDREATTA -
BALZAMO - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 1