Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che la durata della Cassa per il Mezzogiorno e' stata prorogata alla data del 30 settembre 1981, con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1981, n. 163;
Ritenuto che detto termine e' stato prorogato alla data del 30 settembre 1982, con decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541;
Ritenuto che il decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541, non e' stato convertito in legge;
Ritenuta pertanto la straordinaria e urgente necessita' di fissare una nuova data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1 Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno
1. La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore, della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 giugno 1982.
2. Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validita' le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, nonche' le norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il decreto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981.
3. Hanno inoltre validita' fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.
Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 GENNAIO 1982, N. 13.
Art. 3 Disposizioni finanziarie
1. Ai fini di cui al precedente art. 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 1.300 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.
2. A valer e su tale importo, la Cassa per il Mezzogiorno destinera' 100 miliardi di lire agli interventi di competenza delle regioni per le finalita' di cui all'art. 44, primo comma, lettera c) del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e con le modalita' di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonche' un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ) previsto dall'art. 170 del predetto testo unico.
3. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti delle assegnazioni di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sara' portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.
4. All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 GENNAIO 1982, N. 13.
Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - SIGNORILE -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 3