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Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per disciplinare il livello di erogazione di talune prestazioni integrative da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di contenere la relativa spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, e' sospesa:

  1. a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:

    1. 1) le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo di cura;

    2. 2) le prestazioni in atto per i cittadini che abbiano dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso, l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. Per la determinazione dei predetti limiti massimi di reddito, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo;

    3. 3) le prestazioni idrotermali;

    4. 4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

    5. 5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalita' indicati con decreto del Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fino all'emanazione di tale decreto le prestazioni predette sono assicurate nei limiti e con le modalita' vigenti. Il Ministro della sanita', con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalita' di erogazione.

2. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unita' sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.

4. Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali e' a carico delle competenti gestioni previdenziali. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente.

5. Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' elevato dal 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

6. L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure;4

  1. b) l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi
    esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.
    L'onere per le prestazioni suddette e' a carico dei richiedenti e i
    relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.

7. Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.

8. Nulla e' innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle localita' turistiche. E' consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla unita' sanitaria locale di appartenenza, da parte di:

  1. a) minori degli anni dodici;

  2. b) cittadini di eta' superiore agli anni sessanta;

  3. c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;

  4. d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione e' superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attivita' lavorativa.

Art. 2

1. Restano salve le prestazioni gia' erogate o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 9