Proroga dei termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permane la necessita' e l'urgenza di prorogare il
termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonche' la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, e' prorogato al 31 dicembre 1985.2
Art. 1-bis
1. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221.
Art. 2
1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, e' prorogata al 15 giugno 1985.
2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1985, N.156
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 25