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Differimento di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire i termini per la realizzazione di riduzioni della capacita' produttiva del settore siderurgico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1-bis

1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di lire 75 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

2. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 9