diritto.io

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti delle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

2. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente, legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.2

4. Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di eta' se uomo, o del 55° anno di eta' se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

5. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari.

6. Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.45

Art. 5

1. .Art. 5.

2. In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a., puo' effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con piu' di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.
La deroga prevista dal precedente comma ha la validita' di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.1

3. E' costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attivita' connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.
La commissione, che puo' anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attivita' produttive, fornira' al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.
In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a., e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.
La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali e' autorizzata l'assunzione da parte delle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi del precedente comma.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma puo' essere riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

Art. 6

1. .Art. 6.

2. Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.

Art. 8

1. .Art. 8.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunita' europee n.
2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, pei quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro pei gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalita' per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.
Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi restando gli interventi piu' favorevoli previsti da altra normativa vigente, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. .Art. 9.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 439
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 439
All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO -
DE MICHELIS - LONGO
- GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI