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Proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'esecuzione delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, al fine di evitare l'interruzione delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e' sostituito dal seguente:
"Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2".

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 16