Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 2
1. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
3. I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
4. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
5. IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
6. IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
7. IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
8. IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Art. 3
1. Per le attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio e' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attivita' medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.
2. L'adeguamento delle predette attivita' alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi e' realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sara' dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali.468
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
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Art. 10
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Art. 11
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