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Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la imprevista e forzata indisponibilita' di un componente togato della corte d'assise, o della corte d'assise d'appello, in assenza di specifiche norme rivolte ad assicurare la sostituzione in corso di giudizio, impedisce la conclusione del dibattimento e vanifica l'attivita' gia' svolta;
Considerato che cio' comporta conseguenze di eccezionale gravita' nei dibattimenti che, per la loro complessita' e per il numero degli imputati, sono destinati a protrarsi per un tempo particolarmente lungo;
Rilevato che, in considerazione della imminente celebrazione di delicati quanto importanti processi, sui quali e' appuntata la preoccupata attenzione dell'intero Paese, appare improcrastinabile l'adozione di opportuni rimedi legislativi che contribuiscano ad assicurare l'ordinato svolgimento;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a prevedere, per i dibattimenti di durata particolarmente lunga, la possibilita' di sostituire dei componenti togati con magistrati che partecipino al dibattimento in qualita' di aggiunti, e cio' in analogia a quanto gia' previsto per i giudici popolari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il seguente:
Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facolta' di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualita' di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto piu' anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente piu' anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito e' definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto.
Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e ammessa dopo la chiusura del dibattimento
.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 10