Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme concernenti talune categorie del pubblico impiego;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, e' prorogato fino al 30 aprile 1986.
Art. 2
1. La validita' del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima e' esteso al 1986.
2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e fissata in 100 unita, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianita' di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianita' nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di camera.
Art. 3
1. Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, pero', comportare scavalcamenti di ufficiali piu', anziani in ruolo.
Art. 4
1. La validita' del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere b) e c) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.
2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e' pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984;
quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianita' di grado eguale o anteriore al 1 gennaio 1981.
3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito e' fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unita'.
4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano puo' essere compiuto per la meta' nel grado di maggiore.
Art. 5
1. Il termine del periodo transitorio indicate nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di eta' nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La locuzione "personale non proveniente da carriere militari inferiori" contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede uno o piu' corrispondenti livelli retributivi.
Art. 6
1. Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.
Art. 7
1. Il passaggio dall'universita' ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrate dall'articolo 17 della legge 19 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio di idoneita' a professore associate, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianita' di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova.
2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovra' fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovra' indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.
Art. 8
1. Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.
Art. 9
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1 novembre 1985.
2. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e' da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualita' di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneita', abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 10
1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidita' derivanti o meno da causa di serviziopurche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.
Art. 11
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L.18 APRILE 1986, N.120