Interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediati interventi in favore dei lavoratori licenziati da imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. A favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale istituita ai sensi dell'articolo stesso, e' corrisposta una indennita' pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1 per periodi trimestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.
3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennita' prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5 miliardi di lire, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 7