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Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art, 446. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale e' inserito il seguente:
"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale".

Art. 2

1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.

2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attivita' produttive.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146.3

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art. 3

1. La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette e' aumentata di 150 unita', ripartite come segue:

  1. a) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 7ª qualifica funzionale - ingegneri: n. 20;

  2. b) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 7ª qualifica funzionale - chimici: n. 30;

  3. c) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 4ª qualifica funzionale - ufficiali: n. 50;

  4. d) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 4ª qualifica funzionale - preparatori chimici: n. 50.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire 2.500 milioni in ragione d'anno. La quota relativa all'anno 1986 e' valutata in lire 1.250 milioni.

Art. 4

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosita' per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e puo' anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea puo' essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare e' adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa puo' essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi puo' essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione.

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosita' degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti la esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attivita' produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco da' notizia al pubblico, nonche' all'autorita' di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorita', che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

Art. 5

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorita' che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato, dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorita' giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 6

1. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

  1. a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

  2. b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

  3. c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalita' ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attivita' a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.

7. L'ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanita' e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanita', di intesa con gli altri Ministri interessati.23

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 e' assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

Art. 7

1. E' istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attivita'.

2. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sara' raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformita' con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

Art. 8-ter

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG e' fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 9

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74. - 1. La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.
2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti puo' essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre e' trattenuta dal venditore o speditore.
3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonche' il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualita' e la quantita' del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.
4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identita' del destinatario e del trasportatore, nonche' gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.
5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.
7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi, o del registro modello H - 18 vidimato dall'UTIF, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.
8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.
9. Per coloro che praticano una contabilita' in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza".

10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 e' consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonche' delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sara' inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnera' la merce.

10-ter. Le specialita' medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanita' sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.