diritto.io

Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette al 12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e delle carriere previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' aumentata di 1.150 unita' ripartite come segue:

  1. a) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei segretari: 500 unita';

  2. b) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei contabili: 200 unita';

  3. c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unita';

  4. d) personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, carriera esecutiva, ruolo dei preparatori chimici: 50 unita';

  5. e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unita'.

Per la copertura dei posti portati in aumento per effetto del comma precedente e di quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore di coloro che risultano collocati nelle graduatorie di idoneita' compilate dall'amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze puo' bandire speciali concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. La predetta riserva opera nell'ambito dei concorsi speciali secondo le modalita' stabilite nel terzo e quarto comma. E' esclusa ogni altra riserva prevista da disposizioni anche speciali. Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per i quali il concorso e' bandito, distinti per ciascuna regione, nonche' la quota proporzionale riservata ai sensi del comma precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione. I riservatari, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultano nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei ruoli di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali i concorsi sono stati indetti, vengono collocati nella speciale graduatoria di merito dei riservatari a condizione che abbiano dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al concorso di volersi avvalere della facolta' di cui al presente comma. La graduatoria e' compilata per ciascun concorso e regione secondo la posizione acquisita nelle graduatorie di cui al secondo comma. I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto, decorrente dalla data di comunicazione della collocazione nella graduatoria speciale, decadono dal diritto di nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. I posti non attribuiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina sono automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale. Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva prevista dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai sensi dell'ultima parte del comma precedente, la prova d'esame, per la nomina nelle carriere di concetto ed esecutiva, consiste in un colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove stabilite nei quadri 18, 19, 20 e 36, allegati al decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 6 novembre 1974, concernente i programmi d'esame per i concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze. Per la copertura dei posti nel ruolo del personale operaio si applicano le norme dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157; il personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione puo' essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette. Ai concorsi indetti ai sensi del secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in materia di concorsi per il pubblico impiego di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. Non sono applicabili vincoli relativi alla permanenza nella prima sede di assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del citato articolo 11 ne' i limiti o i divieti di assunzione disposti da altre leggi generali e speciali. Le commissioni esaminatrici sono composte da:

  1. a) un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, presidente;

  2. b) due funzionari con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, dei quali uno dell'amministrazione centrale e uno dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, da scegliere anche tra il personale in quiescenza, membri.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con le modalita' previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima. In relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi ispettivi nel settore delle imposte sulla fabbricazione e sui consumi il Ministro delle finanze e' autorizzato ad attribuire ai primi dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero quella di capo di ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di media rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione dei posti di qualifica. Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie della categoria di personale non di ruolo nella quale vengono inquadrati, possono essere addetti a svolgere i compiti specifici d'istituto che gli ordinamenti dei rispettivi uffici di destinazione assegnano al personale di ruolo di corrispondente livello.

Art. 2

1. Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennita' di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e' computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

2. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 3

1. In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilita' derivanti dall'esercizio delle attivita' di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'articolo 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resti, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.

Art. 4

1. I capi dei compartimenti doganali, delle circoscrizioni doganali, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici, anche articolato in piu' periodi giornalieri, purche' nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato.

2. I capi degli uffici suddetti possono altresi' stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici sia protratto oltre l'orario normale di cui al precedente comma, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato, anche notturni e festivi.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

4. Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario, di cui al secondo comma, spetta una maggiore retribuzione oraria rapportata al normale compenso per lavoro straordinario, pari al 20 per cento per le ore di servizio dalle 14 alle 20, al 40 per cento per le ore di servizio dalle 6 alle 8 e al 60 per cento per le ore di servizio dalle 20 alle 6.

5. Una maggiore retribuzione pari al 40 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, eventualmente in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestato dalle 22 dei giorni prefestivi alle ore 6 dei giorni successivi ai festivi.

6. Le maggiorazioni previste al quarto e quinto comma non sono cumulabili con l'indennita' di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ne' con la indennita' di servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato con l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Agli effetti della attribuzione del trattamento di missione, in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia, per i servizi ed i riscontri svolti dal personale di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417, si applica a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione nel mese.

Art. 6

1. Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili, come rivalutate dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono raddoppiate.

2. Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971 e 14 luglio 1971 di cui al comma precedente le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dai militari della Guardia di finanza sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle 100 lire superiori e quindi raddoppiate.

3. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' soppresso ed il secondo comma del medesimo articolo e' sostituito dal seguente:
"Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, e' assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:
a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:
1) del ventitre per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;
3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;
4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza".

4. Agli effetti del pagamento delle indennita' e degli assegni supplementari di cui al primo e secondo comma per servizi nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico di privati ed enti, si considerano eseguite fuori del normale orario d'ufficio le operazioni doganali svolte nelle ore nelle quali il funzionamento degli uffici e' stato protratto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

5. Delle maggiori entrate derivanti per l'anno 1984 dall'applicazione del presente articolo, una quota pari a miliardi 23,5 viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7

1. Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, nonche' presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe di cui alla tabella B allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono raddoppiate.

2. Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.

3. I direttori degli uffici principali di cui al primo comma, tenuto conto delle esigenze di servizio in relazione al traffico ed alle modalita' di funzionamento degli uffici doganali, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici anche articolato in piu' periodi giornalieri purche' nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato. I direttori dei predetti uffici possono altresi' stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici medesimi sia protratto oltre l'orario normale di cui sopra, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato anche notturno e festivo.

4. Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario al di fuori dell'orario normale di ufficio spettano i benefici di cui al precedente articolo 4.

5. Al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma, posti in localita' disagiate individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 compete l'indennita' prevista dallo stesso articolo 6 Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge sono estese al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma.

Art. 8

1. L'onere derivante dalla completa attuazione della presente legge e' valutato in lire 24.000 milioni in ragione di anno per il personale dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e in lire 300 milioni per il personale degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna. All'onere relativo all'anno 1984, valutato rispettivamente in lire 17.300 milioni ed in lire 168 milioni, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. Le disposizioni recate dall'articolo 6 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI - GORIA - DEGAN - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI