Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di enti di gestione fiduciaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. L'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' abrogato.
Art. 2
1. Gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 del testo unico citato all'articolo 1, che non svolgono alla data di entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti, devono entro sei mesi modificare l'oggetto sociale ovvero deliberare il proprio scioglimento; in difetto, sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori; con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.
Art. 3
1. Gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 del testo unico citato all'articolo 1, che svolgono alla data dell'entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti, devono vincolare in favore dei fiducianti stessi, per ammontare corrispondente alla riserva matematica, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni o i diritti che abbiano in patrimonio, nei tempi e secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
2. Gli enti di cui al comma 1, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ... debbono assumere la forma di societa' per azioni e modificare l'oggetto sociale ovvero deliberare il proprio scioglimento; in difetto, sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori; con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.
2-bis. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attivita' il cui inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di controllo e' soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del comma 2.
2-ter. Le operazioni iniziate, in conformita' della legge e degli statuti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad avere esecuzione fino alla loro originaria scadenza.
3. Gli enti predetti possono eccezionalmente compiere nuove operazioni, la cui durata comunque non puo' eccedere i termini di cui al comma 2, esclusivamente per obiettive esigenze di equilibrio della gestione, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP. Si applica anche in tal caso la disposizione di cui al comma 1, fermi restando le autorizzazioni e gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge.
Art. 3-bis
1. Le societa' e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono attivita' propria di societa' fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa e' altresi' disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza delle societa' ed enti predetti dalla autorita' giudiziaria competente. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.
Art. 4
1. Nell'esercizio della vigilanza sugli enti di cui agli articoli 2 e 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, nomina un commissario con il compito di verificare l'osservanza da parte degli enti stessi delle norme di legge e delle prescrizioni amministrative, nonche' di controllare la regolarita' della loro gestione, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico dell'ente.
1-bis. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.
Art. 4-bis
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, e' sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano gia' assoggettate le societa' di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorita' giudiziaria;".
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservato e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 20