diritto.io

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria, necessita' ed urgenza di emanare disposizioni transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1988, N. 555.

5. Le spese per eventuali "tournees" all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.

Art. 3

1. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 aprile 1998, n.134. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, e' stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. E' abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Per il sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennita' di carica, gravante sul bilancio della gestione medesima, e' stabilita dal consiglio di amministrazione.3

2. I benefici gia' concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonche' gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 20