((Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonche' di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata))
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonche' di disporre interventi per il settore distributivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e' comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore, nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma.
Art. 2
1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non e' tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, ne' il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Sono fatti salvi i diversi accordi gia' intervenuti.2
Art. 3
1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorche' scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1987, N. 478 .
Art. 5
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1987, N. 478 .
Art. 6
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1987, N. 478 .
Art. 7
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1987, N. 478 .
Art. 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 32