diritto.io

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di versamento di acconto delle imposte sui redditi, per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, in materia di termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, per la sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, per ampliare gli imponibili e contenere le elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

  1. a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;

  2. b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;

  3. c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;

  4. d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;

  5. e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;

  6. f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;

  7. g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

1-bis. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989 .

Art. 2

1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.4a

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.4a

3. L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.4a

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, e' riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed enti non residenti.

6. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988.

6-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537.(11)12

Art. 2-bis

1. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennita' ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.

2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'.

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze .

Art. 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvedera' mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989.

3. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

Art. 4

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435 .

2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

  1. a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore al lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;

  2. b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

  3. c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Titolo II. Determinazione forfetaria del reddito e dell'iva e nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti. sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni.

Art. 5

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente:
    "Art. 31. - (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta e' determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attivita'.
    Per i soggetti che iniziano l'attivita' il volume di affari dichiarato in via presuntiva e' ragguagliato ad anno
    .
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
    3. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto e' calcolata separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', la percentuale piu' elevata.
    4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire e' superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite e' superato e l'imposta dovuta per l'anno e' calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non puo' comunque essere inferiore all'importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell'anno, all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attivita' esercitata .
    5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle societa', agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresi' per le attivita' di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74- ter del presente decreto.
    6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera c), e secondo dell'articolo 8 e al comma secondo degli articoli 8- bis e 9 e all'articolo 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attivita'.
    L'opzione vale per tutte le attivita' esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non e' revocata e in ogni caso per almeno un triennio
    .

  2. b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole: "quattrocentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".

Art. 6

1. Il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
"7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non e' superiore a 18 milioni di lire, il reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditivita' dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei comma da 1 a 6, non puo' essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente puo' avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio dell'attivita' nella dichiarazione di inizio dell'attivita' relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata, fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio .

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154 .

Art. 7

1. Nei commi primo e settimo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "settecentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.";

  2. b) il comma 2 e' abrogato;

  3. c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.";

  4. d) il comma 4 e' abrogato;

  5. e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.";

  6. f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6. Il redditto imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire";

  7. f-bis) il comma 9 e' abrogato .

2-bis. Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1937 n. 132 .

Art. 8

1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Art. 80 - (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54 :

  1. a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 67 per
    cento;

  2. b) imprese aventi per oggetto altre attivita', 50 per cento .

2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditivita', il reddito di impresa e' calcolato separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di redditivita' piu' elevato.

3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato.

4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e' superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attivita', e' determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione .

Art. 9

1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

  1. a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del
    reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto . . . ;

  2. b) entro il termine stabilito per la presentazione della
    dichiarazione, le . . . annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonche' il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantita' e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantita' e dei valori, nonche' dei criteri di valutazione, puo' essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma 1, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi .

3-bis. Il comma ottavo dell'articolo 18 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori"
.

Art. 10

1. Ai fini delle imposte sul reddito:

  1. a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilita' ordinaria;

  2. b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono optare per il regime di contabilita' semplificata con l'osservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, e con determinazione del reddito a norma dell'articolo 79 del medesimo testo unico.

  3. b-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.

2. L'opzione puo' essere esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale e' esercitata, fino a quando non e' revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.

3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito.

4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, e' computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attivita', per il primo periodo di imposta il contribuente puo' esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attivita' con le modalita' stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2003, N. 126 .