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Modifica della disciplina della custodia cautelare

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravita', di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato e' modificato come segue:

  1. a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";

  2. b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
    "La durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare:
    cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
    un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
    due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
    tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";

  3. c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
    "La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare un terzo del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.";

  4. d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Algeri, nell'ambasciata d'Italia, addi'
13 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI