Modifica della disciplina della custodia cautelare
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravita', di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato e' modificato come segue:
a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente:
"2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare un terzo del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.";d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".
Art. 2
1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'articolo 1, al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.".
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Algeri, nell'ambasciata d'Italia, addi'
13 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI