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Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunita' economica europea e dai suoi Stati membri;
Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;
Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalita' di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorche' detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.123456

Art. 2

1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 sono nulli.

Art. 3

1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresi' nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, Capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4

1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
PIGA, Ministro delle partecipazioni statali
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI