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Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait;
Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq;
Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata il 6 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2340/90 dell'8 agosto 1990, nonche' la decisione n. 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990, entrambi pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 9 agosto 1990, n. 213;
Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 agosto 1990 nella quale viene ribadito l'impegno dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalita' e della sicurezza internazionale, nonche' le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 22 e 23 agosto 1990;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare le attribuzioni ed i poteri, nonche' il trattamento economico e assicurativo del personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, ivi compresi quelli per le maggiori spese di funzionamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonche' ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, e' vietata ogni attivita' intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto altresi' divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.

3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attivita' ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.2

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla decisione 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
ROGNONI, Ministro della difesa
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI