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Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane

1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

  1. a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunita' montane;

  2. b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province , per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita';

  3. c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunita' montane.

2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 alla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunita' montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, e' destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiunti all'attivita' ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.

2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali.

Art. 1-bis Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di lenee metropolitanee

1. L'Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.

2. I mutui di cui al comma 1 assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453 .

Art. 2 Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunita' montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, . . ., il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:

  1. a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

  2. b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991.

Art. 3 Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

  1. a) una quota di lire 1.011.900 milioni per assicurare a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1991;

  2. b) una quota di lire 8.500 milioni da ripartire tra le amministrazioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi delle province, definita all'inizio dell'anno 1990.La ripartizione e' effettuata secondo i criteri, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 98.000 milioni, e' attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, e' corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4 Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

  1. a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1991;

  2. b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in data 17 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1990. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

  3. c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 377.000 milioni, e' distribuito tra i comuni dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalita' e con i criteri di seguito specificati:

  1. a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

  2. b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

  3. c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

  4. d) per la restante parte, valutata in lire 174.500 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, e' corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 5 Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

  1. a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

  2. b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

  3. c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo e' maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

  4. d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'articolo 5, comma 2- bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

4-bis. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono comprese e opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati.

5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni e' distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superfice dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani.2

6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in piu' esercizi, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6 Finanziamento degli espropri

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4- bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4- bis, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennita' di esproprio, con priorita' per quelle determinate da sentenze esecutive, nonche' per le indennita' definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilita' delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

2-bis. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990, emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 6-bis Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1991.

Art. 6-ter Comuni siciliani colpiti dal sisma

1. Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991 ha disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, e' consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le facolta' di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

Art. 6-quater Modalita' di uso dei sistemi informatici

1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonche' la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validita' sia prevista l'opposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento e' valido fino a querela di falso.

Art. 6-quinquies Revisori dei conti

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 .

3. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero dara' notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero dara' comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 .