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Disposizioni in materia di finanza pubblica

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n.
177
, le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Art. 2

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.
Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate".

2. Le disposizioni recate dall'articolo 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono estese ai contratti per forniture e servizi. Le stesse norme si applicano agli enti locali, compresi i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici, nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.

3. Sono abrogati il quinto comma dell'articolo 12 e l'articolo 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

4. Sono fatte salve le diverse misure e modalita' di anticipazione relative ai contratti gia' aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2-bis

1. Al fine della regolarita' delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

Art. 3

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicita' della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale".

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi".

Art. 4

1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo.

3. Per l'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale e' determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e comunita' montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.

6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.

7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.

8. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.

10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.

11. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 OTTOBRE 1990, N. 310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N. 403.

12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.

12-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.

Art. 5

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

Art. 6

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtu' di legge, di accordi internazionali o comunitari nonche' di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalita' di esecuzione della spesa , anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento, risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.

2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento della entita' dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorche' gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualita' di limiti di impegno.

3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, puo' essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere reiscritte nell'esercizio 1990.

5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

Art. 8

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ove non siano gia' titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potra' essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilita' delle gestioni medesime.

2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.567

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 9

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse.

Art. 10

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.

2. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare - di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, gia' debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale - con l'indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime.2

3. Le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei predetti disavanzi di amministrazione, entro i limiti dell'importo effettivo di cui al comma 2, devono essere richieste in non piu' di due soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, a pena di decadenza, con le modalita' indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.2

4. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al comma 2, possono essere imputate alla gestione corrente delle unita' sanitarie locali, previa verifica della regolarita' formale e sostanziale delle stesse da parte del collegio dei revisori dei conti.

5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.