Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni interpretative in ordine a talune procedure relative al programma di liquidazione dell'EFIM;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle societa' di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO