Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad in- terim, delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalita' previste dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.
3-bis. Il settore termale ex EAGAT e' sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale.
Art. 2
1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito societa' controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano gia' provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole societa', tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonche' il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle societa' controllate dall'ente stesso che controllano altre societa'. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' tenuti ai predetti adempimenti.
2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle societa' controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:
a) le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;
b) le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure piu' idonee perche' le societa' dismettano l'esercizio delle relative attivita';
c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);
d) i principi di ristrutturazione delle societa' operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verra' specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.
3. Alla valutazione delle societa', aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie societa' specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere e' posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore puo' richiedere a tali societa' proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.
Art. 3
1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che tra le societa' controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonche' operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di societa' di capitali per atto unilaterale ed anche di societa' secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503- bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.
2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonche' di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso puo' altresi' prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalita'.
2-bis. Nel caso di societa' controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attivita' relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.
2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2, deve specificare le misure, anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria.
2-quater. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'articolo 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo articolo 4, comma 14, il trattamento sara' corrisposto all'atto della cessazione del rapporto.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da societa' controllate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, oppure da societa' risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro.
3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, e' quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.
Art. 4
1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinche' provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facolta', procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle societa' controllate, di acquistare crediti e di liquidare societa' controllate, di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attivita' in attesa delle alienazioni, sostituendosi ove necessario agli organi delle societa' medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attivita' coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, puo' compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri.3
2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a societa' gia' individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di societa', di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, puo' concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di societa', l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico e' affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.
3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro , ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM. Il commissario liquidatore puo' chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate societa'. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.3
4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione,ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorita' giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri puo' determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.
5. Il commissario liquidatore provvede altresi' alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri gia' spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le societa' controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facolta' di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore puo' inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle societa' controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.
6. Il commissario liquidatore puo' richiedere alle societa' del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di societa' che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.
7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore puo' dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle societa' controllate e puo' concedere, ovvero dare istruzioni perche' siano concesse, garanzie per i creditori delle societa' interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unita', di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Puo' avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.
9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle societa' controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.
10. Il commissario liquidatore e' autorizzato a rilasciare, a favore delle societa' controllate, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validita' delle stesse, le societa' anzidette sono cedute o dismesse.
11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le societa' controllate e' considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
12. Il commissario liquidatore puo' provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle societa' controllate di acconti in conformita' con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Puo' altresi' esercitare le facolta' di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle societa' controllate ante cedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.Il commissario liquidatore dell'EFIM puo' provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di 50 dipendenti e alle societa' di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.3
13. Il commissario liquidatore e' autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non piu' sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.
14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potra' trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non piu' di quaranta unita' di personale da ridurre progressivamente.
15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.
16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.
Art. 5
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:
a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;
b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.
2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro del tesoro, puo' garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 3.
2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di societa' previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovra' avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.
2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle societa' e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle societa' dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.3
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti delle compatibilita' di bilancio indi- cate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono deter- minate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo , nonche' al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle societa' di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.3
4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano gia' provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalita' per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b)nonche' dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4, nei confronti di societa' controllate.3
4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 puo' essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre societa' comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui al comma 4.
4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a societa' di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, e' approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle societa' poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.
4-quater. Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.
4-quinquies. Per le societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 e' effettuata a valere sulle disponibilita' di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonche' dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.
4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle societa' di cui al comma 4-ter e' regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.3
5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi , dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
6. I titoli , i prestiti e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.
7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.3
8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.
9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonche' quelle previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.2
Art. 6
1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle societa' controllate. Per i debiti delle societa' controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle societa' comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la societa', l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario puo' sempre disporre, per motivate ragioni di utilita' e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle societa' controllate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti.
2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:
a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle societa' controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;
b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalita' stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;
c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle societa' controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di societa' controllate dalle societa' indicate nel programma o nei progetti;
d) ai debiti di societa' controllate nei confronti di altre societa' controllate;
e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;
f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.
f-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le societa' dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime societa'.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore puo' proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una societa' controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purche' si tratti di societa' che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta puo' essere formulata quando, sentito il parere delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, la societa' controllata e' in grado di svolgere la normale attivita' produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle societa' da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.
4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonche' i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa e' posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle societa' di cui alla lettera b) del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'articolo 5, comma 3. Il commissario liquidatore puo' risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.
5. L'ente soppresso e le societa' controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denomi- nate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle societa' suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.
6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le societa' controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali ne' azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle societa' suddette, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, ne' iscrivere ipoteche.
Art. 7
1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario puo' dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.
2. Nei confronti delle societa' controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e' sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2.
3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le societa' controllate o tra le stesse societa' controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 30 giugno 1996 sono convertiti in capitale delle societa' mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 30 giugno 1996. Le assemblee delle societa' stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.
Art. 8
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle societa' controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.
1-bis. Nei casi di dismissione di attivita' produttive facenti capo all'EFIM, i lavoratori dipendenti della societa' interessata possono richiedere alla gestione commissariale di sottoscrivere, anche attraverso associazioni dagli stessi appositamente costituite, emissioni di azioni privilegiate della medesima societa', o di aziende di nuova costituzione cui abbia dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore, riservate agli stessi lavoratori o alle loro associazioni. Le modalita' delle emissioni saranno indicate in appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il commissario liquidatore che provvede per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. Ove entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto i lavoratori dipendenti o le loro associazioni non facciano pervenire alla gestione liquidatoria una formale accettazione dei termini, accompagnata da idonea fideiussione di primario istituto di credito, la richiesta s'intende decaduta.
Art. 9
1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 10
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GUARINO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni
statali
REVIGLIO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI