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Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una piu' qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per piu' ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalita' diffusa;
Ritenuta la necessita' di sostenere il predetto intervento con nuove misure di razionalizzazione dell'impiego del personale della scuola;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una piu' qualificata e razionale prosecuzione delle attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, e' autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unita' di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attivita' nell'anno scolastico 1992-1993.2

2. I criteri e le modalita' per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attivita' di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.2

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decretolegge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

4. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unita'. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le universita' e gli istituti superiori di cui alla lettera b)
dello stesso articolo 5
, comma 1, del decreto legislativo n. 35
del 1993
.

Art. 1-bis

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita' determinata dalla situazione di inagibilita', all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella citta' di Napoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprieta' pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonche' delle relative modalita' di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, e' costituita, per la citta' di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto puo' chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo e' posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo e' versato, nei limiti predetti, alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro della
pubblica istruzione
MANCINO, Ministro dell'interno
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO