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Misure urgenti per la finanza pubblica

Testo vigente

Capo I. Disposizioni in materia di spesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunita' europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Contribuzioni per i lavoratori domestici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale e' fissata in lire 5.800.

2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 3 Trasferimenti agli enti locali

1. Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 3 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 e' rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento.

Art. 3-bis Riduzione di stanziamenti per Roma capitale

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", e' ridotta di lire 39.000 milioni per l'anno 1993.

Art. 5 Personale scolastico

1. Per l'anno scolastico 1993-94 e' fatto divieto di procedere alle assunzioni in ruolo di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti rimasti vacanti e disponibili per i collocamenti a riposo delle medesime categorie di personale, aventi decorrenza dal 1 settembre 1993.

1-bis. Possono essere accolte, in deroga alle vigenti disposizioni, tutte le domande di pensionamento con decorrenza 1 settembre 1993 che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.5

1-ter. Ai fini di cui al comma 1, su base provinciale e per ogni classe di concorso sono compilate, sulla base dell'anzianita' di contribuzione, graduatorie degli aspiranti al pensionamento di anzianita'. A parita' di anzianita' di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianita' di servizio.

2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, relative al personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.
Conseguentemente e' rinviata di un anno scolastico l'indizione dei concorsi relativi all'accesso ai ruoli del predetto personale, indipendentemente dalla eventuale disponibilita' di cattedre e di posti.

2-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, gia' prorogate per l'anno scolastico 1992-1993 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496, mantengono la loro validita' anche per l'anno scolastico 1993-1994.7

3. Per l'anno scolastico 1993-94, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' utilizzato, per l'intera consistenza numerica delle dotazioni medesime, esclusivamente per la copertura di cattedre e posti di insegnamento disponibili o vacanti, ancorche' alla relativa copertura si debba provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee.

4. Nella scuola secondaria superiore, nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, possono essere disposte nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati.

5. Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario e' consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al sesto e nono comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo.

Art. 6 Personale in servizio all'estero

1. Agli importi delle indennita' di servizio e degli assegni di sede all'estero, comunque denominati, corrisposti a qualsiasi titolo al personale in servizio all'estero in qualita' di dipendente statale o di enti od istituti, ancorche' dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, viene applicata alla data del 1 gennaio 1994 una riduzione del 3,5 per cento attraverso provvedimenti amministrativi relativi ai coefficienti di maggiorazione da adottare secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. In conformita' con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero, ivi comprese le iniziative e le attivita' di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 1998, N. 62.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli emolumenti del personale in servizio all'estero con contratto regolato dalla legge italiana di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, costituiscono reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 70 per cento del loro ammontare.

5. Sono sospesi le destinazioni ed i comandi del personale della scuola alle istituzioni scolastiche non statali italiane all'estero ed alle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, relativi all'anno scolastico 1993-1994.

6. Sono sospesi i trasferimenti a domanda da una sede all'estero ad un'altra per l'anno scolastico 1993-1994 del personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, le scuole europee e le istituzioni scolastiche estere.

7. Il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita'.

8. La riduzione del contingente di cui al comma 7 e' effettuata a valere sulle istituzioni scolastiche italiane non statali all'estero e sulle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Per i rientri del personale si applicano, nell'ambito della circoscrizione consolare interessata alla riduzione, le disposizioni di cui all'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 25 agosto 1982, n.604, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n.246, indipendentemente dalla norma in base alla quale e' stata disposta la destinazione all'estero del personale medesimo.

9. Una somma pari al 40 per cento delle riduzioni di spesa realizzate sul capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e' destinata ai capitoli 2653 e 3577 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, nella misura rispettivamente di un quinto e di quattro quinti.

10. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, elencati nella tabella allegata al presente decreto, sono modificati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n.7, 26 febbraio 1987, n. 49, e 5 luglio 1990, n. 173, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

11. Per l'anno 1993 e' ridotta di lire 53.000 milioni l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

12. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa

1. Per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con le seguenti esclusioni:

  1. a) Tabella A
    voci "Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Ministero degli affari esteri", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" per l'intera disponibilita';
    voce "Ministero del tesoro" limitatamente all'importo di lire 160 miliardi.

  2. b) Tabella B
    voci "Ministero del tesoro", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero della marina mercantile" per l'intera disponibilita'.

2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

  1. a) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica:
    Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17);
    Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;
    Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;
    Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380;

  2. b) Ministero del bilancio e della programmazione economica:
    Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4);

  3. c) Ministero del tesoro:
    Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752;

  4. d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.

Art. 7-bis Riduzioni di stanziamenti per acquisti di beni e servizi

1. Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria IV del bilancio dello Stato, relative all'acquisto di beni e servizi, sono ridotte per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 220.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i singoli Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare.

Art. 8 Mutui Cassa depositi e prestiti

1. Per l'anno 1993 l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e
prestiti puo' concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non puo' superare il complessivo importo di lire 4.000 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria. Nell'ambito del suddetto ammontare, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorita' alla concessione dei mutui destinati agli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria e a quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' alla concessione dei mutui ventennali con ammortamento a totale carico dello Stato previsti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e destinali alla costruzione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. La concessione dei mutui di cui al presente articolo e disposta dalla Cassa depositi e prestiti anche in deroga alle disposizioni che ne stabiliscono la sospensione.

Art. 8-bis Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo

1. Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500.