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Disposizioni tributarie urgenti

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e per gli affari sociali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso e' sostituito dal seguente:
"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovra' avvenire senza soluzione di continuita' in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.".

Art. 4

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie). - 1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' iscritta a ruolo, il rimborso e' disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.".

Art. 6

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    " 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.";

  2. b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413;

  3. c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413;

  4. d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    " 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilita' dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita' nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.";

  5. e) nel comma 8-bis, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "nell'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1993 e 1994";

  6. f) il primo periodo del comma 13-bis, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita' previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o piu' centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.";

  7. g) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413.

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
" 8-bis. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 e' data facolta' di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".

3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di non svolgere le attivita' di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

Art. 7

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1994.2

Art. 9

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    " 1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.";

  2. b) nell'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    " 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.";

  3. c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
    " 2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:";

  4. d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "dalla data di versamento dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale";

  5. e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: ", salvo i casi" fino a: "all'articolo 33, comma 1,";

  6. f) nell'articolo 38 il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1.
    Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non puo' estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";

  7. g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine previsto dall'articolo 37";

  8. h) nell'articolo 52, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' abrogato.

Art. 10

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonche' per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalita'.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.

Art. 11

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, e' sostituito dal seguente:
Indicazione degli atti Ammontare
"Numero e provvedimenti soggetti a tassa delle tasse d'ordine sulle concessioni comunali Lire
- - -
22 Autorizzazione per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche:
1) tassa di rilascio. . . . . . . . . . . . 90.000
2) tassa annuale. . . . . . . . . . . . . . 45.000".

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero:
"Numero Indicazione degli atti Ammontare
d'ordine soggetti a tassa delle tasse
Lire
- - -
24-bis Autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche (legge
28 marzo 1991, n. 112
, articolo 2,
commi 3
e 4):
1) tassa di rilascio. . . . . . . . 150.000
2) tassa annuale. . . . . . . . . . 75.000
Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce".

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.