Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio
Testo vigente
Art. 1
1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a) , e' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 20.000 milioni , delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (b) , che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente. 2-bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 e' destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a), che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento e' stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (b) .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI