Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonche' sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente decreto-legge:
Art. 1 Competenza del giudice di pace
1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.
1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: 'autenticate da un notaio o' sono aggiunte le seguenti: 'da un giudice di pace o'.
Art. 2 Competenza del pretore
1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.".
Art. 3 Comparsa di risposta
1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
"A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.".
Art. 4 Udienza di prima comparizione e forma della trattazione
1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale.
Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.".
1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
'Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo'.
Art. 5 Prima udienza di trattazione
1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:
"Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto.
Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte. Concede altresi' alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.".
Art. 6 Rimessione in termini
1. Il primo comma dell'articolo 184-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.".
Art. 7 Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione
1. Dopo l'articolo 186-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' inserito il seguente:
"Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). - Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
La parte intimata puo' dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.".
Art. 8 Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida
1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: "venti giorni," sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni,".
2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.".
3. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, dopo le parole: 'somministrazioni di merci e di denaro', sono inserite le seguenti: 'nonche' per prestazioni di servizi'.
3-bis. All'articolo 644 del codice di procedura civile, le parole: 'quaranta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'sessanta giorni'.
3-ter. All'articolo 660 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
'La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore puo', su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla meta' i termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e' sufficiente la comparizione personale dell'intimato'.
Art. 9 Disciplina transitoria
1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, e' sostituito dal seguente:
"Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonche' l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993.
2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1 gennaio 1993, nonche' alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.
5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalita' dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale puo' disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalita' costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di piu' di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.".
Art. 10 Organizzazione degli uffici nella fase transitoria
1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
"Art. 91 (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). - 1.
Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non piu' della meta' di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sara' stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio puo' assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.
2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la piu' utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.".
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO