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Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di dismissione delle partecipazioni del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., al fine di realizzare la effettiva e tempestiva privatizzazione di detto istituto bancario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dal seguente:
" 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalita' idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:
a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;
c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.".

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: DINI