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Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 lugl 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in societa' finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di societa' esercenti attivita' finanziarie o strumentali all'attivita' delle societa' partecipate, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le societa' ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi societa' od enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

4. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformita' della delibera alla direttive e' accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformita' si intende accertata. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmentericonosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalita' diverse dalla copertura di perdite.

5. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche.

6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990, n. 218, le parole da: "della differenza" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento".

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1.

Art. 2

1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalita' o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della societa' per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' per il versamento alle societa' per azioni di cui al comma 1 delle disponibilita' di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano.

4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalita' idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:

  1. a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

  2. b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

  3. c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.

Art. 3

1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino adeguati requisiti di affidabilita' imprenditoriale.
Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.89

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma e' assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validita' a favore delle societa' derivanti dalla trasformazione senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO