Disposizioni tributarie urgenti
Testo vigente
Art. 1 Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale
1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli gia' parzialmente erogati.
2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.
3. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.
Art. 2 Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 MAGGIO 1997, N. 122 .
2. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri". Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera d), numero 01), del decreto-legge n. 669 del 1996, puo' farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 MAGGIO 1997, N. 122 .
Art. 3 Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale ".
Art. 4 Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione
1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, son adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile: successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"6-bis) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100".
Art. 5 Tariffe elettriche
1. Fino a quando l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non avra' assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.
2. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas ridetermina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorita' stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entita' complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalita' secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK