diritto.io

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Testo vigente

Titolo I. Delle imposte sulle assicurazioni

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):

  1. a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

  2. b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

  3. c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

  4. d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

  5. e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

  6. f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.6

2. Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

3. Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

4. Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

5. Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.11

Art. 1-bis Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti

1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione , ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.1732

2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.

Art. 2-bis Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione

1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non e' dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.

Art. 3

1. Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella C) comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.56

2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Societa', Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

Art. 4

1. Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia, ed all'estero, sia pagato ed altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrita' con la aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata.

3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile e' costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del Codice civile.

Art. 4-bis Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'IVASS.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalita' del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, ... , la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 5

1. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesso tariffe (allegati A e B), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro

  1. a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

  2. b) il numero o i numeri della polizza, certificato ed appendice cui la partita si riferisce;

  3. c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

  4. d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti ed anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verra' indicato anche l'anno;

  5. e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

  6. f) il mese in cui e' stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

  7. g) l'importo incassato per premio ed accessori;

  8. h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.

4. Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio ed incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti ed altri, incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

5. Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia ed ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

6. Il registro puo' essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.

7. Inoltre, e' data facolta' di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze gia' emesse.

8. Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla line di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

10. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

11. Qualora siano tenuti piu' registri separati, ciascuno di essi dovra' essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

Art. 6

1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, e' data facolta' agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui ai precedente articolo, anziche' per ogni, polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente ed incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

2. L'esercizio di questa facolta' e' subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

  1. a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

  2. b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

  3. c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresi' copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

4. Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

Art. 6-bis Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria

1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, e' tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalita' ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.

2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non e' stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.

Art. 7

1. Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro e' esente da tassa, di concessione governativa.

2. Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, puo' consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.