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Modificazioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogoteneziale 6 febbraio 1946, n. 103, e del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 884, in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni da esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie 1 e XV della Costituzione, Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI - PELLA - TREMELLONI - TUPINI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 139. - FRASCA