Modificazioni e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 103, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.
Art. 2
1. Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, e' elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.
2. La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, e dalla presente legge, avra' termine il 31 dicembre 1956.
Art. 3
1. A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessita' ai dipendenti statali, e' ridotta da L. 2.000.000.000 a L. 1.875.000.000.
2. Tale riduzione avra' effetto sul fondo di L. 500 milioni inscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicato regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - GRASSI - VANONI - LOMBARDO - TUPINI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI